Il voto
Per la prima volta nel giugno 2003 i cittadini italiani residenti all'estero sono stati chiamati a votare, ancorché i cittadini italiani residenti all'estero rappresentino un'esigua minoranza di quei 70 milioni che vengono comunemente chiamati gli italiani nel mondo, cercheremo di effettuare una prima analisi del comportamento elettorale.
La consultazione referendaria del giugno 2003 ha visto in Italia una delle più basse affluenza alle urne della sua storia. I quesiti erano estremamente distanti dagli interessi dei residenti all'estero e la loro formulazione altamente complessa.
Questi due elementi ci consentono di attribuire un più ampio valore simbolico alla partecipazione al voto, esso può infatti essere letto come una manifestazione di attaccamento all'identità italiana, scevra da implicazioni di schieramento politico, dato che le stesse posizioni dei partiti italiani non erano sempre nette. Uno sguardo ai testi delle schede elettorali è sufficiente per immaginare quanto sia stato ostico per persone che sono state lontane da anni forse da sempre alla politica italiana. Il referendum sull'articolo 18 recitava:
REFERENDUM 1 - Scheda celeste Abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori "Volete voi, al fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione: dell'art. 18, comma primo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", limitatamente alle sole parole "che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo", e all'intero periodo successivo che recita "Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro"; dell'art 18, comma secondo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale"; dell'art. 18, comma terzo, legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita "Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie"; dell'art. 2, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita "I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge"; dell'art. 2, comma terzo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", che recita "l'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente: quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro"; dell'art. 4, comma primo, legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente al periodo che così recita "La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto."? |
REFERENDUM 2 - Scheda arancione Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto "Volete che sia abrogata la servitù di elettrodotto stabilita: dall'art. 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale stabilisce: "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente"; nonché dall'art. 1056 del codice civile: "Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia."? |
Ma vediamo nel dettaglio le cifre: una prima osservazione da fare riguarda la discrepanza tra i dati dell'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'Estero) che, come è noto, sono stati presi come base per la distribuzione dei plichi elettorali, e quelli delle anagrafi consolari che vedono rispettivamente iscritti 2.891.416 e 3.990.000 di cittadini italiani nel mondo al marzo del 2002..
Gli aventi diritto sono risultati 2.307.318, di cui 1.288.887 maschi e 1.018.441 femmine.
Fonte: A.I.R.E., Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Dip. Affari Interni Servizi Demografici,
(Dati aggiornati al 1 ottobre 2002)
I plichi spediti sono stati 2.206.875, di cui 1.970.847 è arrivato a destinazione. Tra questi decine di migliaia di plichi ritirati, e non sono restituiti, erano intestati a defunti o trasferiti.
Distribuzione
Le cifre disaggregate vedono una partecipazione al voto maggiore in America meridionale 31,9%
con 156.292 votanti, negli Stati Uniti 14,7 per cento, in Canada il 22,3. In Europa ha votato il 19,3 degli aventi diritto.
La media di partecipazione simile 25,7 in Italia e 21,8 all'estero, ma si sono avute differenze notevoli tra paese e paese: in Guatemala si è avuto una partecipazione del 43,4%.
Le generazioni di appartenenza
In America Latina si è votato di più che negli altre parti del mondo, vediamo il perché. Da una parte questo può essere dipeso dalla generazioni di immigrazione. Se si guardano gli iscritti all'Aire l'82,3%supera i 50 anni. L'emigrazione italiana in America Latina e in Canada è ripresa nel secondo dopoguerra, mentre negli Stati Uniti si è andata esaurendo dagli anni venti del Novecento.
AIRE Situazione degli iscritti per fasce d'età
Se si guardano gli iscritti all'Aire l'82,13% supera i 50 anni.
Anche se l'emigrazione dall'Italia è tutt'altro che esaurita, la media espatri dall'Italia nel decennio 1987-1998 è stata di 45.144 (Fonte Caritas 2002). Si dirigono per il 44, 7% nei paesi UE, e per il 22,7 nelle Americhe. Si può dire che sia mutata nei suoi tratti, per il 27,7% è composta da diplomati e laureati.
Se passiamo a esaminare i risultati del voto, essi risultano quasi identici per i due referendum, la partecipazione è stata lievemente più alta al referendum per la reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati, nel complesso dello 0,1 per cento.
Anche gli esiti del voto sono stati simili a quelli italiani, il 70 per cento circa ha votato SI' ai due referendum, il 77,5 per cento in Argentina.
Un altro dei motivi che può aver stimolato il voto nei paesi dell'America Latina, in Argentina in particolare, è dato dal possesso dei documenti in regola, documenti richiesti in vista di un eventuale rientro in Italia.
Conclusioni
Cosa si può concludere da questa prima esperienza di voto italiano all'estero?
Innanzitutto direi che ha costituito un momento di rodaggio per la costruzione della macchina elettorale degli italiani all'estero: a parte le incongruenze dei numeri degli iscritti alle anagrafi consolari e all'AIRE, si sono infatti avuti numerosi e gravi disguidi: si lamentano centinaia di plichi non consegnati, il 10,7 % di plichi tornati indietro, con punte di oltre il 25% in alcune città statunitensi dove la mobilità è più alta. Il caso della Colombia è il più eclatante lì gli italiani non hanno nemmeno potuto votare, è in corso un'inchiesta a questo proposito.
Il risultato di affluenza si è rivelato comunque migliore delle previsioni e soprattutto è abbastanza chiaro come fare per ovviare alle disfunzioni della prima prova attraverso la bonifica degli iscritti, l'incrocio e l'aggiornamento dei dati e così via. Così da rendere equo il peso elettorale dei cittadini italiani residenti all'estero.
Questa è solo una prima lettura dei dati che si possono ricavare dal voto italiano all'estero. Ci apprestiamo ad effettuare ulteriori indagini, come ad esempio la scomposizione per luogo di nascita dell'elettorato: l'anzianità e la durata della residenza, potranno infatti fornire elementi utili a determinare l'identità e l'identikit degli elettori. Dal punto di vista politico, poi, al prossimo appuntamento elettorale sarà interessante veder interagire candidati che vivono in realtà tanto diverse, in altre parole sono in molti a chiedersi se, ad esempio, un candidato proveniente dall'Australia, potrà rappresentare gli interessi di coloro che vivono in America Latina. E viceversa, naturalmente.
Da punto di vista dell'identità italiana, pur trattandosi come abbiamo visto di una piccola percentuale dei discendenti degli italiani nel mondo, la partecipazione al referendum ha mostrato la volontà di usufruire di un diritto tanto a lungo negato; non sfugge, tuttavia, il dato sull'anzianità della popolazione degli aventi diritto.